1.18.16. La Fattura Elettronica

La Finanziaria 2008 ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni dello stato debba avvenire esclusivamente in forma elettronica.
 
La fattura elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 ed è la sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio (SDI).
 
La fattura elettronica ha le seguenti caratteristiche:
 
  • il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo il formato stabilito dall'Agenzia delle Entrate.
    Questo formato è l'unico accettato dal Sistema di Interscambio (SdI)
  • l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l' apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura,
  • la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell' Indice delle Pubbliche Amministrazioni
 
Ogni file fattura elettronica  trasmesso al Sistema di Interscambio deve essere firmato dal soggetto che emette la fattura tramite un certificato di firma qualificata.
La firma è necessaria in quanto garantisce:
 
  • l’integrità delle informazioni contenute nella fattura
  • l’autenticità dell’emittente