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Indice

1.18.16.9.3. Assolvimento Imposta di Bollo Virtuale sulle Fatture

Normativa

In presenza di fatture "senza" IVA, di importo superiore a € 77,47, va assolta l’imposta di bollo nella misura di EUR 2,00
Ciò trova applicazione sia alle fatture cartacee / analogiche che a quelle elettroniche.
La tipologia di fattura (cartacea / elettronica) risulta invece rilevante al fine di individuare le modalità di versamento dell'imposta di bollo, infatti:
 
  • per le fatture cartacee è possibile apporre l'apposito contrassegno acquistato presso una qualsiasi rivendita di tabacchi oppure assolvere l'imposta in modo virtuale, previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. La marca da bollo sulle fatture o ricevute cartacee deve essere affrancata sulla copia originale della fattura consegnata al cliente, mentre sulla copia che rimane al soggetto che la emette deve essere riportata la dicitura "Imposta di bollo assolta sull’originale con contrassegno ID <numero identificativo del contrassegno telematico>" posto sopra il codice a barre nella parte bassa del contrassegno
    Va peraltro evidenziato che, nel caso in cui la fattura sia inviata alla controparte tramite e-mail è possibile applicare il contrassegno sulla fattura originale dell'emittente e riportare sulla copia inviata al cliente (cessionario / committente) la dicitura "Imposta di bollo assolta sull'originale"; anche in tal caso si consiglia di completare con il numero identificativo del contrassegno.
    Le copie conformi delle fatture, rilasciate ad esempio in caso di smarrimento dell'originale da parte del cliente, seguono il medesimo trattamento ai fini dell'imposta di bollo previsto per la fattura originale.
  • per le fatture elettroniche l’imposta va assolta in via "virtuale"
 
 
A seguito di dm del 28/12/2018 il versamento dell'imposta di bollo dovuta con riferimento alle fatture elettroniche va effettuato per le fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare entro il giorno 20 del primo mese successivo (e non più entro 120 giorni).
Sulla base dei dati relativi alle fatture transitate per il Sistem di Interscambio l'Agenzia delle Entrate provvederà a comunicare, nell'area riservata del proprio sito Internet, l'ammontare dovuto.
 

Note di variazione

Per quanto attiene le note di variazione emesse ai sensi dell'art. 26, DPR n. 633/72, è necessario distinguere le seguenti ipotesi:
  • qualora venga indicata l'IVA ovvero venga specificato che il documento cui si riferiscono è stato assoggettato ad IVA, le stesse sono esenti dall'imposta di bollo;
  • nei casi diversi da quelli sopra menzionati (sempreché di importo superiore a € 77,47) sono soggette all'imposta di bollo.
 

In quali casi non si applica la marca da bollo?

In particolare, l'esenzione dell'imposta di bollo opera:
  • Quando l'IVA è esposta sul documento
  • Quando viene riportata una dicitura che affermi che il documento è emesso con riferimento al pagamento di corrispettivi assoggettati ad IVA
  • Per le fatture relative a esportazioni di merci (sia dirette, sia triangolari)
  • Tutte le fatture relative a operazioni intracomunitarie
  • Per le fatture con IVA assolta all'origine, come nel caso della cessione di prodotti editoriali
  • Per le operazioni in reverse charge (Circolare n. 37/E/2006 Agenzia delle Entrate)
 

Indicare l'importo del bollo

Si può indicare l'importo del bollo nel campo Bollo del documento nella sezione Spese oppure si può demandare il calcolo dell'imposta di bollo al programma
 

Gestione automatica del bollo sui documenti

L'aggiunta di una riga con il bollo in fattura non comporta automaticamente la compilazione del campo Bollo nella sezione Spese.
Per gestire automaticamente l'inserimento dell'importo del bollo sui documenti è necessario configurare correttamente il programma
 
  • Settare il flag Soggetto a Bollo nella tabella delle Aliquote IVA per i codici soggetti al bollo
  • Parametrizzare nella Configurazione Documenti che il documento
  • Gestisce il bollo
  • La soglia di applicazione del bollo
  • La modalità di calcolo
  • su testata se non si intente aggiungere una riga col la rivalsa del bollo
  • su riga se si intende aggiungere una riga col la rivalsa del bollo che varrà aggiunta al totale documento
  • su riga obbligatorio se si intende aggiungere una riga col la rivalsa del bollo che varrà aggiunta al totale documento con il controllo del programma sulla presenza del bollo sul documento
 

Rivalsa del bollo sul cliente

La normativa indica che l'assolvimento del bollo è a carico del Cedente/Prestatore, cioè di colui che emette la fattura
Ciononostante è una prassi assodata addebitare l'importo del bollo al cliente come spesa aggiuntiva in fattura, la legge infatti lo consente
Questo è possibile quando il cliente non è una Pubblica Amministrazione che, di norma, rifiuterà di pagare il bollo se aggiunto alle righe della fattura
 
Se si intende effettuare rivalsa del bollo sul cliente (il Cessionario/Committente) è opportuno creare un articolo con le seguenti caratteristiche
 
  • Codice: ZBOL
  • Descrizione: Bollo
  • Tipo Articolo: Bollo
  • Codice IVA: ESCLUSTO EX. ART.15 e con Natura N1
  • Prezzo di Vendita: 2,00
 
per semplificare la compilazione della riga documento relativa alla rivalse dell'imposta di bollo.
 

File XML Fattura Elettronica

Se è indicato l'importo del bollo nel file XML della fattura elettronica verranno valorizzati i campi 2.1.1.6.1 BolloVirtuale e 2.1.1.6.1 ImportoBollo presenti nella sezione DatiGenerali
Nel campo  2.1.1.11 Causale verrà invece riportata la dicitura "Assolvimento virtuale imposta di bollo ai sensi del DM 17.6.2014" come indicato dall'Agenzia delle Entrate
 

<DatiBollo>
  <BolloVirtuale>SI</BolloVirtuale>
  <ImportoBollo>2.00</ImportoBollo>
</DatiBollo>
<Causale>Assolvimento virtuale imposta di bollo ai sensi del DM 17.6.2014</Causale>
 
 

 
 
 
 
 
 

Tabella di riepilogo aliquota IVA soggette e non soggette all'imposta di bollo
 

TIPOLOGIA OPERAZIONE AI FINI IVA
DESCRIZIONE OPERAZIONE
IMPOSTA DI BOLLO
(Per importi superiori a EUR 77,47)
Imponibile (Aliquota IVA al 22%, 10%, 5%, 4%)
 
NO
*Soggetto a reverse charge (Art. 17, comma 2 e 6 D.P.R. 633/72)
 
Autofatture o integrazione delle fatture, edilizia
NO
*Soggetto a reverse charge (Art. 74, commi 7 e 8 D.P.R. 633/72)
Rottami ferrosi e non ferrosi
NO
*Imponibile con IVA assolta all'origine (Art. 74, comma 1 D.P.R. 633/72)
Imponibile con IVA assolta all'origine
Giornali, libri, ricariche telefoniche ecc.
NO
Art. 74 ter D.P.R. 633/72
Agenzie di viaggi e turismo
NO
*Art. 36 DL 41/95
Regime del margine
NO
*Art. 8, comma 1, lettera A) e B) D.P.R. 633/72
Esportazioni di beni (dirette, indirette, triangolari)
NO
*Art. 71, D.P.R. 633/72 (San Marino)
*Art. 72, D.P.R. 633/72 (Città del Vaticano)
Operazioni con la Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino o organismi aventi trattati ed accordi internazionali
NO
*Art. 41 D.L. 331/93
Cessioni Intra UE di beni
NO
Art. 58 D.L. 331/93
Triangolazioni Intra UE
NO
Escluso da Art. da 7-bis a Art. 7-septies D.P.R. 633/72
Operazione effettuate, escluse da IVA per mancanza del presupposto territoriale
SI
Escluso Art. 7-ter
Prestazioni di servizi B2B
SI
*Esente Art. 10 D.P.R. 633/72
Operazioni esenti
SI
*Escluso dalla base imponibile Art. 15 D.P.R. 633/72
 
Operazioni escluse dall'IVA (riaddebiti in nome e per conto della controparte, penalità per inadempimenti, ecc.)
 
L’Agenzia ha precisato che, nella particolare ipotesi in cui, per disposizione di legge, le somme anticipate in nome e per conto del cliente riguardino tributi dovuti dal medesimo cliente (es. imposte, tasse, concessioni governative, contributi, diritti camerali, diritti di segreteria, diritti di conservatoria, diritti di cancelleria, marche da bollo, contributo unificato), può trovare applicazione l’articolo 5 della Tabella  allegata al D.P.R. 642/1972 che esenta dall’imposta di bollo, per quanto di interesse, gli atti relativi alla riscossione ed al rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato.
SI
Escluso dal campo di applicazione IVA artt. 2, 3, 4, 5, 13, 26 D.P.R. 633/72
 
Operazioni effettuate, escluse da IVA per mancanza del presupposto soggettivo ed oggettivo
SI
*Non imponibile. Art. 8, comma 1, lettera C) D.P.R. 633/72
Cessione ad esportatori abituali che rilasciano dichiarazione di intento con utilizzo del plafond
SI
 
NO
Sono esenti dall'imposta di bollo le cessioni di beni (con esclusione delle prestazioni di servizio) certamente destinati a successiva esportazione a cura dell'acquirente, se ne é data indicazione all'interno della fattura (C.M. 1/8/1973 n. 415755)
*Regime dei Minimi (D.L. 98/2011)
 
SI
*Regime Forfetario (Legge di stabilità 2015)
 
SI
Art. 8-bis D.P.R. 633/72
Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (risoluzione 415755/1973 e 311654/1984)
SI
Art. 72 D.P.R. 633/72
Operazioni con sedi diplomatiche e consolari, basi NATO
SI
Non Imponibile Art. 9 D.P.R. 633/72
Nota Ministero Finanze 6/6/1978 n. 290586
Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci (risoluzione 290586/1978), che sono pertanto esenti da bollo
SI
 
NO
se riferite a prestazioni di trasporto internazionale dirette esclusivamente alla realizzazione di un'esportazione di beni
Non imponibile. Esportazione (comprese dotazioni/provviste di bordo). Operazione Intra UE
 
NO
Art. 26 D.P.R. 633/72 Note di credito (variazioni in diminuzione)
Sono soggette ad imposta di bollo le note di credito
- senza indicazione dell'IVA
- riferite ad operazioni originariamente non assoggettate ad IVA
 SI
Art. 26 D.P.R. 633/72 Note di debito (variazioni in aumento)
Costituiscono delle fatture integrative, conseguentemente seguiranno le regole generali per l'applicazione o meno dell'imposta di bollo
 
Settori speciali (agenzie viaggio, beni usati)
 
NO
 

Modalità di calcolo e pagamento del bollo sulle fatture


La nuova guida L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, conseguente al provvedimento del 4 febbraio 2021 sulla integrazione delle fatture elettroniche sulle quali è dovuta l’imposta di bollo e della messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate per i soggetti IVA della relativa procedura web.

La guida illustra il meccanismo di integrazione da parte dell’Agenzia delle fatture elettroniche emesse dai soggetti IVA, per le quali si configura un dovuto assoggettamento a imposta di bollo.

Vengono poi trattate le funzionalità web messe a disposizione del contribuente sul portale Fatture e Corrispettivi, per la consultazione e l'eventuale modifica dell'integrazione proposta e per il versamento dell'imposta di bollo dovuta.
 
Entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre solare (per il 1° trimestre 2021, entro il 15 maggio 2021), il soggetto Iva potrà consultare all’interno del portale Fatture e Corrispettivi l’importo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre, a seguito dell’elaborazione dell’integrazione e delle eventuali modifiche apportate.
 
Entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre solare, il soggetto IVA dovrà procedere a versare l'imposta di bollo dovuta. All'interno del portale  Fatture e Corrispettivi, è presente una funzionalità che consente di versare l'importo determinato, semplicemente indicando un codice IBAN intestato al contribuente.
 

Individuazione del trimestre di riferimento

Per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui:
 
  • la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre (ndr: ricade nel trimestre)
  • la data di messa a disposizione (contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito) è precedente alla fine del trimestre (ndr: ricade nel trimestre).

Ad esempio:
  • una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 31 marzo, viene considerata tra le fatture relative al primo trimestre.
  • una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 1° aprile, viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al secondo trimestre.

L'Agenzia invita a conformarsi alle regole sopra indicate, in modo da evitare la costante squadratura tra gli importi versati dal contribuente e quelli determinati dall’Agenzia delle entrate, che dovrebbe poi successivamente essere chiarita con contatto presso l’Agenzia.